Accesso ai servizi del SUE (Sportello Unico Edilizia)

(urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160)
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Accesso ai servizi del SUE (Sportello Unico Edilizia)
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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a cittadini, imprese, ditte, società e associazioni che devono effettuare un intervento edilizio su un immobile. Il servizio è accessibile anche da parte dei professionisti incaricati.

Approfondimenti

E’ l’atto autorizzativo a cui sono subordinati gli interventi di trasformazione edilizia del territorio nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente come individuati al Titolo II, Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 . 

Sono soggetti a permesso di costruire:

  1. gli interventi di nuova costruzione;
  2. gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  3. gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria
  4. gli altri interventi sottoposti a permesso di costruire in forza della legislazione vigente regionale e nazionale.

La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità del permesso di costruire costituisce abuso edilizio, sanzionato nei termini di legge e regolamento.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo del valore vigente per la domanda
  • marca da bollo del valore vigente per il rilascio del permesso
  • diritti di segreteria (in relazione al tipo di intervento edilizio)
  • oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni sul controvalore delle aree a servizi (in relazione al tipo ed ubicazione dell’intervento edilizio)

La SCIA è uno strumento previsto dall’Art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 e dagli artt. 22, 23, e 23-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

La presentazione della SCIA non comporta da parte dell’amministrazione comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa SCIA, divenuta efficace nei termini di legge. Il professionista (tecnico abilitato/procuratore) asseverante la segnalazione agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ex artt. 359 e 481 del Codice Penale, assumendosene le relative responsabilità. La segnalazione si considera efficace una volta ottenuti tutte le altre autorizzazioni, nullaosta, pareri previsti dalla disposizioni normative vigenti per il determinato intervento e qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell’ Art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. Prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Nel caso l’intervento edilizio interessi attività di competenza del SUAP ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. l’assenza dei succitati presupposti comporterà la sospensione contestuale del procedimento che si perfezionerà ottenute le autorizzazioni, i pareri ed i nullaosta necessari ai sensi di legge da parte delle amministrazioni competenti.

Sono altresì soggetti a SCIA sostitutiva del permesso di costruire, gli interventi previsti al comma 1 dell’ Art. 23 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 , tra cui gli interventi di ristrutturazione (pesante) indicati all’ Art. 10 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 1, lett. c), e gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

In questo caso la denuncia assume efficacia trascorsi 30 giorni dalla data presentazione: qualora l’immobile o l’area oggetto dell’intervento sia sottoposto a particolari vincoli (es. paesaggistico, monumentale ecc.), il termine di trenta giorni di cui sopra decorre dal rilascio del relativo atto di assenso/autorizzazione da parte dell’ente competente. Ove tale atto non sia favorevole, la segnalazione è priva di effetti.

La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità della segnalazione costituisce abuso edilizio sanzionato nei termini di legge e regolamento D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Regolamento Edilizio.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti di segreteria (in relazione al tipo di intervento edilizio)
  • oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni sul controvalore delle aree a servizi (in relazione al tipo ed ubicazione dell’intervento edilizio)

Gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata sono individuati all’ art.6-bis D.P.R. 380/2001.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti di segreteria pari a € 100,00 

    - Tabella Diritti di segreteria (Allegato alla D.G.C. nr. 49 28.04.2023)

  • se in sanatoria sanzione di € 1000,00
  • se per opere in corso d’opera sanzione di € 333,00

La Scia per agibilità attesta l’esistenza, in un immobile, delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, la conformità degli impianti installati e degli interventi edilizi realizzati al progetto approvato. 
Deve essere sempre presentata in caso di interventi di nuova costruzione, di ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali ed in tutti i casi di interventi su edifici esistenti che hanno modificato le condizioni predette.

Può anche essere parziale, cioè riguardare:

  1. singoli edifici o singole porzioni della costruzione, a condizione che siano funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti riferiti alle parti comuni;
  2. singole unità immobiliari, a condizione che siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

Dall’11 dicembre 2016, la presentazione della Segnalazione certificata di agibilità sostituisce la richiesta del certificato di agibilità e la attestazione di agibilità, come disposto dal D. Lgs. 222 del 25/11/2016, che ha modificato il DPR 380/2001.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti di segreteria
  • eventuali sanzioni

Nuovi adempimenti per opere strutturali c.d. cementi armati.

Dal 15 maggio 2021 il Comune di Noventa è passato alla zona sismica 3 quindi prima dell'inizio dei lavori delle opere strutturali c.d. cementi armati va depositato il preavviso e denuncia dei lavori; (artt. 94 e 94-bis comma 1 lett. b) e c) del DPR n.380 del 6.06.2001) per interventi di minore rilevanza e privi di rilevanza.

Per la definizione e descrizione della casistica degli interventi consultare gli Delibera Giunta Regione Veneto n. 1823 del 29.12.2020 ed in particolare:

  • Allegato B per interventi di minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità; 
  • Allegato C per interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità; Il preavviso va presentato non solo per nuove strutture ma anche per varianti sostanziali sia per nuovi depositi sia per quelli precedenti il 15.5.2021;
  • Allegato D per la definizione di varianti sostanziali. Per le varianti non sostanziali la documentazione va tenuta in cantiere, non va presentata al Comune e dovrà essere recepita nel certificato di regolare esecuzione o di collaudo finale (punto n. 6 delle disposizioni sulla presentazione per le zone simiche  Allegato A dellaDelibera Giunta Regione Veneto n. 378 del 30.03.2021.

In caso di presentazione contestuale alla SCIA il preavviso che interessa va selezionato nel menù della pagina iniziale di SCELTA OPERAZIONI.

I lavori potranno essere iniziati appena ottenuta la ricevuta dal portale impresainungiorno che attesta e protocolla la presentazione del preavviso e denuncia. 

Attenzione soprattutto nei procedimenti misti, il preavviso e denuncia deve risultare nell’elenco degli interventi attivati nel procedimento al punto n. 8 della ricevuta. La presentazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, tramite il portale impresainungiorno.gov.it. 

Il modulo si genera all'interno del portale e si sviluppa attraverso una compilazione guidata. All'interno della piattaforma è disponibile un Manuale utente con le informazioni sull'utilizzo della piattaforma stessa e un Supporto dove trovare istruzioni, FAQ, tutorial ed i contatti per l'assistenza anche telefonica, entrambi a cura di InfoCamere. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria dal punto di vista edilizio riguardano "le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" (art. 3 del DPR n. 380 del 6.06.2001).

Le tipologie più frequenti di manutenzione ordinaria sono:

  • sostituzione di caldaia o altri elementi di impianti di riscaldamento di edifici;
  • bagni: sostituzione sanitari, pavimentazione, piastrelle, impianti per rinnovo bagni e servizi igienici esistenti;
  • balconi e terrazzi: riparazione e/o sostituzione della pavimentazione o dei parapetti con o senza modifiche rispetto al preesistente purché senza interventi su parti strutturali;
  • impianti di allarme o telecamere;
  • antenne TV non paraboliche;
  • antenne paraboliche nel rispetto delle caratteristiche e limiti previsti all’art. 27 comma 6 e seguenti del Regolamento Edilizio;
  • comignoli, inferriate, condizionatori, infissi (opere di riparazione e/o sostituzione);
  • tetto: riparazione e sostituzione del solo manto di copertura e dell'eventuale guaina isolante mantenendo inalterate le caratteristiche preesistenti;
  • tinteggiature e rifacimento intonaci della facciata nel rispetto delle norme del Regolamento edilizio e del Prontuario per la qualità architettonica ed ambientale;
  • linee vita;
  • opere in generale di riparazione o sistemazione senza modifica delle caratteristiche esistenti

Le altre casistiche più frequenti di attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 380 del 6.06.2001 dopo la riforma cosiddetta “SCIA 2” (Decreto Legislativo n. 222 del 25.11.2016) sono:

  • interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni (es. installazione del vano ascensore, montascale, piattaforme elevatrici, rampe, allargamento porte, pavimentazione e finitura di spazi esterni, modesti pergolati, tende parasole sia su edifici residenziali sia a protezione di attività commerciali, fioriere su area privata, pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzare al di fuori della zona A, aree ludiche senza fini di lucro, arredi delle aree pertinenziali degli edifici (es: barbecue, cuccia del cane, lavatoi, altalene, scivoli, insegne e totem, ecc..), manufatti leggeri, anche prefabbricati, in strutture ricettive, serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura funzionali all'attività agricola, movimenti terra pertinenti all’attività agricola, ecc.…

La realizzazione delle opere sopra elencate (vedi GLOSSARIO Edilizia Libera - DM 2.03.2018) non comporta la presentazione di alcuna pratica edilizia comunale, tuttavia è necessario verificare che l'opera o l'area dove insiste:

  • non siano sottoposte a particolari limitazioni previste nel Regolamento Edilizio Comunale;
  • non siano vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Dlgs. 42/2004;
  • rispettino la normativa statica.

In virtù di tutto quanto sopra, la realizzazione di una pergola o pergo-tenda potrebbe non essere soggetta alla presentazione obbligatoria di alcuna pratica edilizia, ma essere comunque soggetta alla verifica statica e/o antisismica da parte di un professionista abilitato; inoltre se l'area ricadesse in una zona vincolata sarebbero necessarie ulteriori relazioni e verifiche.

Tutti gli interventi sopra descritti ricompresi nell’attività edilizia libera devono essere comunque eseguiti in conformità alla normativa urbanistico-edilizia, pena la sanzionabilità (demolizione/ripristino) ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001 ed art. 98 del Regolamento Edilizio.

Qualora gli interventi interessino l'impiantistica, è da valutare la necessità del deposito presso Controllo Edilizio - Impianti della certificazione ex legge n.10/1999 per il risparmio energetico o della Dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008 quali impianti elettrici, idrici, sanitari, di climatizzazione, ecc.

Tutti gli interventi di sono liberi, cioè vanno realizzati senza presentare alcuna comunicazione al Comune.

Nel caso fosse necessaria per altri fini non edilizi, è possibile: inoltrare una semplice comunicazione (non va utilizzato il modulo C.I.L.A.) via pec:noventapadovana.pd@cert.ip-veneto.net 
oppure presentarla in formato cartaceoal protocollo dell'ente.

Come fare

Una volta effettuato l'accesso con SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) il portale consente di accedere ai servizi online.

Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente dovrà selezionare i diversi procedimenti edilizi che compongono l’istanza, identificare il tipo di pratica, compilare con attenzione tutti i campi richiesti e allegare la documentazione specifica per l'attività o richiesta dagli enti selezionati. Questa può includere, ad esempio, planimetrie, certificazioni, dichiarazioni di conformità e studi di impatto ambientale, bozzetti e quant’altro previsto dal regolamento edilizio art. 8 del comune di Noventa Padovana, o dai regolamenti/normative degli enti interessati, in base al tipo di procedimento da attivare.

Una volta inviata la pratica, il portale Impresainungiorno, trasmetterà al SUE l’istanza che procederà con l'istruttoria dei procedimenti selezionati. La pratica infatti potrà prevedere interazioni con altri enti o amministrazioni selezionate e coinvolte nel procedimento. Il richiedente potrà monitorare lo stato della propria pratica direttamente dalla piattaforma e riceverà al proprio domicilio digitale le comunicazioni e gli aggiornamenti previsti fino alla conclusione dell'istruttoria. In caso di esito positivo, se necessario, il SUE rilascerà le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'intervento.

Per mantenere la distinzione tra le pratiche relative al SUAP e quelle relative al SUE il portale chiede di specificare nella sezione “Compilazione della domanda telematica – tipologia di attività edilizia” se si tratta di attività svolta da privato cittadino o da impresa.

Una volta inviata la pratica, il SUE procederà con l'istruttoria della pratica, che può prevedere interazioni con altri enti o amministrazioni coinvolte nel procedimento. Il richiedente potrà monitorare lo stato della propria pratica direttamente dalla piattaforma e riceverà al proprio domicilio digitale le comunicazioni e gli aggiornamenti previsti fino alla conclusione dell'istruttoria. In caso di esito positivo, se necessario, il SUE rilascerà le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'intervento. Nel caso in cui altri enti siano coinvolti in una pratica può essere attivato il procedimento di conferenza dei servizi nei casi previsti dalla normativa.

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Per le istanze di competenza del SUE:

Per le istanze che prevedono il rilascio di un provvedimento devono essere presenti n. 2 marche da bollo, una per la domanda e una per la risposta. Il codice e la data dei contrassegni vanno indicati nella sezione specifica in fase di generazione della domanda.

 

DIRITTI DI SEGRETERIA (in relazione al tipo di intervento edilizio) 

Possono essere versati contestualmente alla generazione dell’istanza nel portale impresainungiorno o può essere caricata la ricevuta prima dell’invio. 

A partire dal 1° Marzo 2021 tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni si devono obbligatoriamente effettuare tramite il sistema PagoPA, attivato sia nel portale SUE/SUAP “Impresainungiorno.gov.it ” del Comune di Noventa Padovana che nel sito web istituzionale

 

CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE

Per i titoli edilizi che comportano la corresponsione del Contributo di costruzione ( oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni sul controvalore delle aree a servizi(in relazione al tipo ed ubicazione dell’intervento edilizio).

Il contributo di costruzione può essere autodeterminato con la presentazione del modello di determinazione del contributo o autodeterminato allegando copia dell'avvenuto versamento.
L'ufficio Edilizia Privata si riserva comunque la verifica del calcolo.

In ciascun intervento edilizio di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso vanno attrezzate a parcheggio opportune aree coperte o scoperte come disciplinato dall’art. 48 del Regolamento edilizio. Potrà essere valutata la monetizzazione nel caso non siano reperibili ai sensi delle NTO art.9.

Cosa serve

La documentazione da presentare è quella prevista e richiesta dalla modulistica unificata in relazione all’istanza da attivare e quella specifica per l’intervento edilizio, così come disciplinato dal Regolamento edilizio art. 8.2. Tale elenco costituisce la documentazione minima prescritta in relazione all’intervento.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente e con un provvedimento espresso si ottiene, l'autorizzazione/titolo abilitativo all'esecuzione dell'attività edilizia.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: è possibile verificare i tempi e le scadenze di ogni pratica all'interno dell'area personale del portale oppure è possibile contattare direttamente il SUE. Nel caso in cui altri enti coinvolti in una pratica non abbiano pubblicato le proprie tempistiche.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Urbanizzazione
Categorie:
  • Catasto e urbanistica
  • Autorizzazioni
Ultimo aggiornamento: 26/06/2024 06:49.34